Da quasi due anni ho aperto il mio studio fotografico a Messina dedicato ai ritratti di maternità, bambini e famiglie e ho visto crescere la curiosità e l’entusiasmo per questo genere fotografico. Entusiasmo a volte frenato dalla paura di dover condividere la propria intimità familiare nel mondo virtuale.
Il mio sito ed i miei social rappresentano la mia vetrina, senza il mio portfolio online non potrei far conoscere i miei servizi. Chi vuole realizzare un servizio fotografico per prima cosa fa una ricerca online e senza vedere i servizi pubblicati come potrebbe scegliere il proprio fotografo di fiducia?
Le parole non bastano per descrivere il valore di una fotografia, l’immagine deve suscitare un’emozione!
Ma se il vostro pensiero è “mi vergogno di far vedere a tutti le mie fotografie”, “non voglio assolutamente le fotografie di mio figlio online”, vi rassereno subito. Senza il consenso dei miei clienti non pubblico mai immagini che li ritraggono, sia nel caso di adulti che di minori.
Rispetto le scelte di tutti coloro che si rivolgono a me per un servizio fotografico, però è importante per me spiegarvi il motivo per cui chiedo il consenso alla pubblicazione.
Le mie fotografie sono racconti, storie così belle che vorrei donare per trasmettere messaggi di amore e positività. Se esporre i vostri figli vi mette ansia o malessere rispetterò sempre il vostro dissenso, se invece darete il consenso, come fotografa professionista vi garantisco che rispetterò in primis vostro figlio nella scelta della pubblicazione delle immagini. Non saranno mai immagini che possono ridicolizzare i bambini, ma immagini tenere, intense e ricche d’amore.
A tal proposito vi riporto alcuni articoli sul diritto d'autore.
Art.96)
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritratta, si applicano le disposizioni del II,III, e IV comma dell'articolo 93.
Art.97)
Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.
Art.98)
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Potete approfondire con l’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), dal combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176. L’argomento trova tutela anche nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 (entrato in vigore il 25-5-2018), laddove l‘immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata.